Con decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p., emesso in data 16.06.2023, il Giudice del Tribunale di Cagliari, Dott. Giuseppe Pintori, ha disposto il rinvio a giudizio di VALOTTO Giuseppe, GRAZIANO Claudio, ERRICO Danilo ROSSI Domenico e SANTRONI Sandro davanti al TRIBUNALE DI CAGLIARI 2 SEZIONE PENALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE per l’udienza di oggi 25 gennaio 2024 ore 09:00.
I 5 alti ufficiali dell’Esercito sono
IMPUTATI:
il primo in qualità di Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano dal 2009 al 2011;
il secondo in qualità di Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano dal 2011 al 2015;
il terzo in qualità di Capo del III° Reparto RIF Stato Maggiore dell’Esercito Italiano dal 2008 al 2013;
il quarto in qualità di Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito dal 2010 al 2013;
il quinto in qualità di Comandante della Regione Sardegna dell’Esercito sino al mese di ottobre 2010,
IN ORDINE
al reato previsto e punito dagli artt 110, 434, 1°e 2° comma c.p. (reato di disastro innominato) poiché agendo in concorso tra loro, ciascuno nella rispettiva qualità sopra indicata, commettevano fatti diretti a cagionare, mediante le condotte commissive ed omissive descritte nel periodo che segue, la compromissione e il deterioramento ambientali – significativi e misurabili come di seguito descritto – di una superficie pari a circa 2,78 kmq., denominata “penisola di Capo Teulada” ovvero “poligono Delta” costituente parte integrante del Poligono Militare Permanente di Teulada inclusa nel Sito di Interesse Comunitario “Isola Rossa e Capo Teulada” (ITB 040024) di cui alla Direttiva 92/43/CEE., dal quali derivava pericolo per la pubblica incolumità in ragione della massiccia e diffusa presenza di ordigni inesplosi, missili e altro materiale radioattivo ed esplodente.
Condotte consistite:
1) nella sistematica programmazione ed esecuzione – cominciate già negli anni 50 del secolo scorso e proseguite dal 2010 sino al mese di settembre del 2014 – di esercitazioni militari, durante le quali la penisola di Capo Teulada era utilizzata come “zona bersaglio” da terra e da mare, e verso la quale veniva indirizzato un elevatissimo numero di colpi – tra artiglieria pesante, razzi e missili anticarro – non inferiori, quantomeno nel periodo dal 2010 al settembre 2014, a complessivi 686.000, con conseguente grave impatto sulla morfologia del territorio e dispersione di quantitativi di metalli pesanti di ingente proporzione;
2) nell ‘avere violato gli obblighi imposti all’Amministrazione della Difesa dal Decreto del Ministro della Difesa datato 22.10.2009 (pubblicato nella G.U. del 15 aprile 2010 n. 87 ), riguardanti le procedure (artt. 1 e segg.) di gestione, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti derivanti da equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d arma, munizioni e materiali d’armamento nonché i doveri concernenti la bonifica (art. 6) dei siti inquinati, escludendo illegittimamente e arbitrariamente che tali obblighi e prescrizioni trovassero applicazione con riferimento alla penisola Delta.
Cio essendo – ciascuno di essi – titolare della posizione di garanzia correlata alla qualità sopra indicata, e segnatamente del potere di promuovere o sollecitare i provvedimenti e gli stanziamenti economici necessari a dare attuazione al decreto ministeriale di cui al punto 2; disporre i controlli sugli effetti delle esplosioni e le verifiche sullo stato dei luoghi; promuovere il recupero ambientale dei siti potenzialmente contaminati a seguito delle esercitazioni. Essendo, inoltre, nel contempo
titolari del correlato potere di spesa.
Tali condotte determinavano:
– il mutamento grave della morfologia del territorio con la formazione di numerosi ed estesi crateri prodotti dall’impatto e dall’esplosione di missili e munizioni che hanno favorito, anche a seguito dei conseguenti incendi, in particolare nei settori a forte acclività del suolo, fenomeni di erosione idrica ed eolica sino a determinare in più punti l’affioramento roccioso del jsubstrato, con manifeste e gravi ripercussioni sulla flora e sulla fauna dell’intera penisola, con perdita della biodiversità;
– il deterioramento e la compromissione di porzioni di suolo della penisola di Capo Teulada determinato dall’accumulo diffuso e prolungato nel tempo di rifiuti speciali costituiti da bossoli, proiettili, bombe, missili e parti di essi prodotti dalle attività di esercitazione, di cui era deliberatamente omessa la rimozione a conclusione delle esercitazioni e prima di intraprenderne delle nuove;
– l’alterazione dell’equilibrio degli ecosistemi presenti segnatamente nell’area dunale dell’istmo della penisola di Capo Teulada ed in quella del settore orientale della penisola interessate dalle esercitazioni militari, per via della distruzione della copertura vegetale arbustiva ed arborea ed il disfacimento integrale degli orizzonti più superficiali del suolo; un alterazione di gravità tale che la sua eliminazione potrebbe conseguire solo attraverso misure particolarmente onerose correlate all’adozione di provvedimenti di cessazione delle esercitazioni e di radicale bonifica del suolo del sottosuolo e del prospiciente specchio acqueo.
Il pericolo concreto per l’incolumità pubblica in considerazione della presenza di ordigni inesplosi missili e altro materiale radioattivo o esplodente, da cui deriva il pericolo attuale costante e concreto di deflagrazione od incendio.
Con l’aggravante dell’essere il disastro avvenuto.
In Teulada dal 1 maggio 2010 sino al 1 9.2014”.
Nell’odierna udienza il giudice ha preso atto delle numerose richieste di costituzione di parte civile avanzate dal comune di Teulada, da associazioni ambientaliste e da numerosi cittadini.
Il Partito per la tutela dei diritti dei militari, costituenda parte civile è rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Usala del foro di Cagliari.
Come prevede il copione ormai consolidato nei processi che coinvolgono i vertici militari in qualità di imputati è spiccata l’assenza di tutti i sindacocer dell’Esercito iscritti all’albo controllato dai vertici della Difesa.
L’udienza è stata rinviata al 10 maggio prossimo.